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8 Gennaio 2022
Contratto in 3D. L'accordo moderno
Irene Procopio
tempo di lettura: 3 min
Quando parliamo di negoziazione e trattative commerciali ci riferiamo quasi sempre ad aspetti comportamentali o ad elementi puramente economici come la capacità di vendere, il prezzo e il corrispettivo. Gli aspetti contrattuali e quindi gli elementi prettamente giuridici passano in secondo piano per questioni di tempo, di budget e/o di priorità. È ora
di cambiare strategia.
Per accordo si intende il
consenso reciproco delle parti relativamente all'operazione economica sottesa
al negozio.
Il termine patto è generalmente
utilizzato nel senso di clausola contrattuale, più che di accordo contrattuale.
L’accordo è un altro degli
elementi essenziali del contratto a norma del Codice Civile. Merita, però,
segnalare che la stessa normativa riconosce ed ammette un contratto anche senza
un vero e proprio accordo tra le parti, ovvero senza il consenso di entrambe.
Basti pensare che un qualsiasi contratto
è perfetto anche nel caso della cosiddetta riserva mentale, in cui un
accordo vero e proprio manca.
Un contratto senza accordo è anche
il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (in cui il contratto
si perfeziona con il mancato rifiuto) e il contratto con se stesso.
Un altro esempio riguarda tutti quei
contratti in cui una delle due parti non ha alcun potere di determinare il
contenuto del contratto, come nel caso dei contratti per adesione.
Infine il contratto senza accordo
ricorre tutte le volte che opera la presunzione di conoscenza(Art.
1335 c.c.), dal momento che l'accettazione si presume conosciuta quando viene
notificata, a prescindere dal fatto che il ricevente sia a conoscenza del suo
contenuto o meno.
Nell’ottica moderna, fortunatamente,
risulta essenziale per le parti che la forma dei loro accordi sia idonea a
garantire una riduzione o mitigazione del rischio. A differenza del passato,
infatti, la forma scritta ha assunto una certa rilevanza in considerazione sia
di un’eventuale controversia, sia degli accordi tra le parti.
In tema di contratti tra imprese,
poi, l’accordo scritto risulta ancora più importante in funzione di assicurarne
anche la corretta esecuzione per tutte le parti eventualmente coinvolte, che
potrebbero includere oltre al titolare dell’azienda anche altre figure, come
gli agenti, i distributori, il franchisee ecc.
Per non parlare dei contratti di
filiera, in cui le dinamiche e gli attori da tenere sotto controllo sono
variabili e direttamente collegati alla dimensione della filiera stessa e al
suo modello di funzionamento.
Una volta indicati i riferimenti
delle parti e fatte le dovute premesse, il contratto segue con l’elenco di
tutte le clausole scelte per regolare i rapporti tra i contraenti e le modalità
di esecuzione del contratto stesso.
Per un contratto moderno, senza mai
sottovalutare l’importanza della formula adeguata, risulta fondamentale avere
un approccio mirato a gestire le conseguenze dirette del contratto e quelle
future e impreviste, bisogna insomma pensare tanto al presente quanto al futuro
e all’incerto.
Non solo la durata del contratto
o il diritto di recesso, ma anche altre clausole potrebbero rivelarsi di
fondamentale importanza per uscire indenni da un eventuale attacco o
scorrettezza dell’altra parte. Sempre che opportunamente formulate e accettate
(ricordiamo la necessaria approvazione espressa delle clausole affinché non
siano ritenute vessatorie).
Quali clausole non possono
mancare?
non concorrenza, con cui
una parte si impegna a non esercitare attività in concorrenza, diretta o
indiretta, con un'altra parte riferimento ad alcuni o tutti i prodotti e per un
determinato periodo di tempo, anche conseguente alla scadenza del contratto;
riservatezza, con cui le parti si
impegnano a non divulgare determinate informazioni delle quali siano venute a
conoscenza nell'ambito del rapporto che li lega;
nullità parziale, con cui l’invalidità di
una o più parti del contratto non pregiudica la validità dell’intero contratto.
Scritto aggettivo – Tracciato,
espresso, redatto o tramandato per mezzo della scrittura, contrapposta, anche
come varietà linguistica, alla lingua parlata, di cui è più elevata e rigida.
Novità sostantivo – La
condizione o la qualità di essere nuovo, di essere cioè fatto, concepito o
conosciuto per la prima volta, o di presentarsi in modo diverso da quello noto
o usuale, e perciò anche, spesso, con aspetto o con carattere originale,
insolito, oppure strano, singolare.