8 Gennaio 2022

Contratto in 3D. L'accordo moderno

Irene Procopio

tempo di lettura: 3 min

Foto di Niek Verlaan da Pixabay
Quando parliamo di negoziazione e trattative commerciali ci riferiamo quasi sempre ad aspetti comportamentali o ad elementi puramente economici come la capacità di vendere, il prezzo e il corrispettivo. Gli aspetti contrattuali e quindi gli elementi prettamente giuridici passano in secondo piano per questioni di tempo, di budget e/o di priorità. È ora di cambiare strategia.

Per accordo si intende il consenso reciproco delle parti relativamente all'operazione economica sottesa al negozio.

Il termine patto è generalmente utilizzato nel senso di clausola contrattuale, più che di accordo contrattuale.

L’accordo è un altro degli elementi essenziali del contratto a norma del Codice Civile. Merita, però, segnalare che la stessa normativa riconosce ed ammette un contratto anche senza un vero e proprio accordo tra le parti, ovvero senza il consenso di entrambe.

Basti pensare che un qualsiasi contratto è perfetto anche nel caso della cosiddetta riserva mentale, in cui un accordo vero e proprio manca.

Un contratto senza accordo è anche il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (in cui il contratto si perfeziona con il mancato rifiuto) e il contratto con se stesso.

Un altro esempio riguarda tutti quei contratti in cui una delle due parti non ha alcun potere di determinare il contenuto del contratto, come nel caso dei contratti per adesione.

Infine il contratto senza accordo ricorre tutte le volte che opera la presunzione di conoscenza(Art. 1335 c.c.), dal momento che l'accettazione si presume conosciuta quando viene notificata, a prescindere dal fatto che il ricevente sia a conoscenza del suo contenuto o meno.

Nell’ottica moderna, fortunatamente, risulta essenziale per le parti che la forma dei loro accordi sia idonea a garantire una riduzione o mitigazione del rischio. A differenza del passato, infatti, la forma scritta ha assunto una certa rilevanza in considerazione sia di un’eventuale controversia, sia degli accordi tra le parti.

In tema di contratti tra imprese, poi, l’accordo scritto risulta ancora più importante in funzione di assicurarne anche la corretta esecuzione per tutte le parti eventualmente coinvolte, che potrebbero includere oltre al titolare dell’azienda anche altre figure, come gli agenti, i distributori, il franchisee ecc.

Per non parlare dei contratti di filiera, in cui le dinamiche e gli attori da tenere sotto controllo sono variabili e direttamente collegati alla dimensione della filiera stessa e al suo modello di funzionamento.

Una volta indicati i riferimenti delle parti e fatte le dovute premesse, il contratto segue con l’elenco di tutte le clausole scelte per regolare i rapporti tra i contraenti e le modalità di esecuzione del contratto stesso.

Per un contratto moderno, senza mai sottovalutare l’importanza della formula adeguata, risulta fondamentale avere un approccio mirato a gestire le conseguenze dirette del contratto e quelle future e impreviste, bisogna insomma pensare tanto al presente quanto al futuro e all’incerto.

Non solo la durata del contratto o il diritto di recesso, ma anche altre clausole potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza per uscire indenni da un eventuale attacco o scorrettezza dell’altra parte. Sempre che opportunamente formulate e accettate (ricordiamo la necessaria approvazione espressa delle clausole affinché non siano ritenute vessatorie).

Quali clausole non possono mancare?

  • non concorrenza, con cui una parte si impegna a non esercitare attività in concorrenza, diretta o indiretta, con un'altra parte riferimento ad alcuni o tutti i prodotti e per un determinato periodo di tempo, anche conseguente alla scadenza del contratto;

  • riservatezza, con cui le parti si impegnano a non divulgare determinate informazioni delle quali siano venute a conoscenza nell'ambito del rapporto che li lega;

  • nullità parziale, con cui l’invalidità di una o più parti del contratto non pregiudica la validità dell’intero contratto.

Scritto aggettivo – Tracciato, espresso, redatto o tramandato per mezzo della scrittura, contrapposta, anche come varietà linguistica, alla lingua parlata, di cui è più elevata e rigida.

Novità sostantivo – La condizione o la qualità di essere nuovo, di essere cioè fatto, concepito o conosciuto per la prima volta, o di presentarsi in modo diverso da quello noto o usuale, e perciò anche, spesso, con aspetto o con carattere originale, insolito, oppure strano, singolare.

Date retta ai giuristi.

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Irene Procopio

Ciao, sono una Giurista e mi occupo di strategie di governo e gestione d'impresa.

L'obiettivo è impossibile solo se manca un piano. Date retta ai giuristi.

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