23 Ottobre 2021

Speciale Green Pass, istruzioni giuridiche per l'uso.

Irene Procopio

tempo di lettura: 4 min

Foto di Wilfried Pohnke da Pixabay
Dal 15 ottobre il green pass è obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati. In sede di conversione del Decreto Green Pass, con il D.L. 127/2021, sono state introdotte disposizioni specifiche al fine di tutelare l’accesso ai luoghi di lavoro sia nel pubblico che nel privato. Queste disposizioni sono rivolte ai titolari e ai dipendenti e riguardano le modalità di verifica del green pass da parte dei datori di lavoro e dei soggetti incaricati.

La certificazione

Dall’introduzione nel giugno scorso della certificazione verde o certificato COVID digitale dell’Unione Europea con il Reg. (UE) 2021/953, la nostra identità digitale si è arricchita di un dato sanitario di notevole rilievo, la vaccinazione.

Il dato in questione riguarda la validità del green pass conseguente al possesso di uno dei seguenti requisiti:

- l’assunzione del vaccino contro la patologia da COVID, principale requisito per ottenere la certificazione;

- l’esito negativo al test rapido o al tampone molecolare, requisito alternativo a cui consegue una certificazione temporanea;

- il certificato di guarigione da COVID, requisito alternativo per il green pass e per il diritto alla somministrazione unica del vaccino.

Il green pass contiene una chiave a doppia lettura, del Qr Code e poi del sigillo elettronico qualificato, emessa dalla Piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute e inserita nel nostro fascicolo sanitario elettronico. Come altri dati sanitari, anche quello sulla vaccinazione rientra tra i dati sensibili ed è soggetto alla normativa sulla protezione dei dati personali.

La verifica

Il sistema di verifica prescritto si basa sull’interoperabilità tra diverse piattaforme che gestiscono i dati identificativi e quelli sanitari collegati alla nostra identità digitale e allo stesso tempo, attraverso un gateway o programma di scambio di dati, garantisce che la validità sia estesa in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Nella scelta dei programmi da utilizzare per la verifica, le opzioni sono due. Entrambe gratuite, si differenziano per diversi elementi: l’interrogazione del database, il controllo automatizzato e la licenza.

1. L’App Verifica C19, con licenza proprietaria, che legge il QrCode e fornisce nome, cognome e data di nascita. L’App non prevede il salvataggio delle verifiche effettuate e richiede un successivo controllo dei dati identificativi dell’utente.

2. Il Digital Green Certificate SDK, con licenza open source, che interroga direttamente la Piattaforma DGC del Ministero e consente di integrare le funzionalità di verifica del green pass nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o di controllo della temperatura.

La verifica, tenuto conto delle disposizioni generali di prevenzione e sicurezza rispetto al contagio da COVID, deve oltretutto assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia la tutela dei dati personali. È necessaria, quindi, una precisazione riguardo al dato sanitario oggetto della certificazione.

Le soluzioni citate per la verifica e molti provvedimenti sul green pass sono passati al vaglio delle Autorità, in particolare in ambito di cybersecurity, con lo scopo di garantire la tutela dei dati personali e in contrasto agli strumenti di controllo di massa e di discriminazione. Al netto delle precisazioni fatte dalle Autorità, sono previste limitazioni ai controlli e il divieto di licenziamento, sanzioni pecuniarie e sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione in caso di violazione.

Merita, a questo proposito, citare il Comunicato stampa del Garante Privacy del 12 ottobre 2021 che contiene un raccomandazione esplicita sulla raccolta dei dati contenuti nel green pass:

L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

L’informativa

Prima di procedere alla verifica è opportuno che lavoratori e terzi siano sufficientemente informati circa le prescrizioni di legge e sanzioni, le modalità di verifica e trattamento dei dati, i dati oggetto di trattamento, le finalità, la nomina dei soggetti designati al controllo e le nuove modalità di accesso ai luoghi di lavoro.

Le informative necessarie sono due: una per i lavoratori secondo le procedure interne e una per i soggetti esterni mediante affissione.

La delega al controllo

Tra gli operatori addetti al controllo, il Decreto cita il datore di lavoro e i soggetti da lui designati. La nomina degli operatori incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni deve avvenire per iscritto e deve contenere, oltre le premesse di legge, le misure da adottare.

Nel caso in cui, l’esito della verifica del Green Pass sia negativo, l’operatore incaricato dovrà provvedere a:

a. interdire l’accesso ai luoghi;

b. richiedere l’allontanamento dalla sede;

c. in caso di necessità, interpellare il datore di lavoro e le Autorità.

Per approfondimenti è consigliata la consultazione dei siti web del Governo e del Garante Privacy. 

Date retta ai giuristi.

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Irene Procopio

Ciao, sono una Giurista e mi occupo di strategie di governo e gestione d'impresa.

L'obiettivo è impossibile solo se manca un piano. Date retta ai giuristi.

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