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11 Dicembre 2021
Contratto in 3D. La causa e i principi Unidroit.
Irene Procopio
tempo di lettura: 3 min
In teoria, ogni qualvolta
accettiamo una proposta o una promessa siamo parti di un accordo, tanto quanto siamo
contraenti in seguito ad un acquisto o ad una prenotazione. Il punto centrale è
individuare la formula giusta del contratto, affinché produca gli effetti desiderati e riduca le probabilità di una controversia.
Nonostante la complessità del linguaggio
giuridico e l’evoluzione della normativa applicabile ai contratti, le tendenze
internazionali ci spingono verso contratti semplici, sempre più aperti
e ispirati ai principi di lealtà e trasparenza contrattuale.
La causa del contratto
Per causa del contratto s’intende
la sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a perseguire. Es.
nella compravendita la causa è data dallo scambio bene-prezzo.
Per autonomia contrattuale s’intende
la libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge e dalle norme corporative.
In base alla causa è possibile
distinguere tra:
Contratti tipici, che fanno riferimento ad uno
schema contrattuale espressamente riconosciuto e regolato dalla legge.
Contratti atipici, che, pur non essendo riconosciuti
espressamente dalla legge, sono validi se conclusi nei limiti dell’autonomia
contrattuale.
Contratti misti, che mixano elementi di diversi
schemi contrattuali (es. nel contratto di parcheggio sono presenti elementi tipici
sia della locazione che del deposito).
Perché è importante distinguerli?
La sostanziale differenza tra le
tre categorie riguarda i requisiti che il contratto deve possedere
affinché sia ritenuto valido e quindi applicabile. Perché sia valido, la causa
del contratto dev’essere lecita e meritevole di tutela secondo l’ordinamento
giuridico.
Mentre per i contratti tipici esiste
un modello proposto dal legislatore, per quelli atipici e quelli misti la
normativa prevede che, eventualmente, sia il giudice a giudicare circa la validità
del contratto e della sua applicazione tra le parti.
Soprattutto in ambito commerciale
l’evoluzione dei rapporti tra imprese e privati ha dato vita ad una serie di
modelli contrattuali non riconosciuti, ma comunque validi.
I fattori che hanno
portato all’evoluzione dei modelli atipici sono:
- le particolarità della
normativa nazionale, che limitano le opportunità commerciali per la troppa specificità
delle disposizioni;
- le differenze di regolamentazione
tra i vari Stati, che producono disparità tra i contraenti e conflitti di giurisdizione;
- l’inadeguatezza della normativa
nazionale rispetto alle esigenze delle imprese e dei privati di rispondere al
mercato.
Proprio grazie all’istituto dei
contratti atipici è stato possibile constatare che il limite alla libertà
contrattuale ha in realtà favorito la nascita di schemi contrattuali innovativi
“autogenerati” e funzionali alle esigenze concrete dei contraenti,
quindi più efficienti.
Attraverso i contratti atipici le
imprese e i privati hanno superato le difficoltà di armonizzare i contratti
agli standard normativi nazionali per sviluppare standard e pratiche internazionalmente riconosciute.
I Principi Unidroit
Unidroit è la sigla francese di
Institut international pour l'unification du droit privé, traducibile in
italiano come Istituto internazionale per l'unificazione del diritto
privato, un’Organizzazione intergovernativa indipendente.
Si tratta di un insieme di 211
regole sui contratti internazionali elaborate al fine di armonizzare il diritto
internazionale dei contratti commerciali, attraverso regole che integrano
strumenti internazionali e leggi nazionali. Nel rispetto delle parti, per
favorire una serena e corretta relazione tra i soggetti.
I Principi Unidroit sono
essenzialmente una raccolta di principi comuni tra i principali ordinamenti
nazionali e conformi alle particolari esigenze dei contratti
commerciali internazionali. Pubblicati per la prima volta nel 1994 (e
revisionati nel 2004 e nel 2010), si applicano esclusivamente ai contratti
commerciali internazionali e sono un importante esempio di autoregolamentazione
a livello mondiale.
Atìpico
aggettivo – Che non è tipico, che non rientra nello schema generale o non
appartiene a una serie di tipi.
Novità
sostantivo – La condizione o la qualità di essere nuovo, di essere cioè
fatto, concepito o conosciuto per la prima volta, o di presentarsi in
modo diverso da quello noto o usuale, e perciò anche, spesso, con aspetto o con
carattere originale, insolito, oppure strano, singolare.