9 Ottobre 2021

DIFFERENZE TRA DIRITTO D'AUTORE E COPYRIGHT. IL CASO POPEYE.

Irene Procopio

tempo di lettura: 5 min

Popeye Art Show
I diritti di proprietà intellettuale funzionano come ogni altro diritto di proprietà: permettono al titolare di beneficiarne, in modo esclusivo e nei confronti di tutti. La disciplina ha solitamente tutelato solo gli interessi patrimoniali dei titolari, tuttavia, dalla fine del XIX secolo, si sono diffuse regole di diritto nazionale, internazionale e comunitario che proteggono specificatamente gli interessi della personalità di chi crea o inventa.

Questi interessi morali e materiali corrispondono ai diritti personali e patrimoniali: i primi riguardano il diritto morale di essere riconosciuto autore della propria opera, o ideatore dell’innovazione tecnica e di design, senza limiti di tempo; mentre i secondi sono connessi allo sfruttamento economico della propria attività creativa, sono trasmissibili e hanno una durata limitata.

Gli istituti che rientrano nella categoria della proprietà intellettuale sono numerosi e molto diversi tra loro. In generale, si può affermare che

la proprietà intellettuale è un insieme di diritti a tutela delle opere d’ingegno, classificabili in tre macrocategorie: le opere dell’ingegno creativo, i segni distintivi e le innovazioni tecniche e di design.

Le opere dell’ingegno creativo appartengono al mondo dell’arte e della cultura e vengono tutelate da un complesso di disposizioni che va sotto il nome di diritto d’autore. Alcuni esempi sono le opere letterarie, gli spettacoli teatrali e televisivi, i quadri e i progetti di architettura. Sia i segni distintivi che le innovazioni tecniche e di design appartengono, invece, al mondo della scienza e della tecnica e sono ricondotte sotto la proprietà industriale, comprensiva di marchi e brevetti. La tutela si differenzia tra i due, perché nei primi avviene tramite la registrazione del segno o marchio, mentre nei secondi tramite il deposito di brevetto. Esempi di segni distintivi sono il marchio, la ditta e l’insegna. Esempi di innovazioni tecniche e di design sono le invenzioni, i modelli industriali e le varietà vegetali.

La disciplina della proprietà intellettuale tutela tanto gli interessi privati del titolare, tanto quelli dei controinteressati quali i concorrenti, i consumatori e altri possibili terzi, attraverso la previsione di disposizioni sulla libera utilizzazione delle opere.

Il diritto d’autore si confronta con un mercato aperto all’innovazione e alla libera circolazione delle idee; pertanto, è destinato a proteggere opere fortemente eterogenee. Con l’obiettivo di preservare il diritto di sfruttamento dell’opera da parte dell’autore, gli attribuisce diverse facoltà che rispondono a diverse esigenze di protezione.

Sono protette, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 633/41, le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il requisito base per l’applicazione della tutela del diritto d’autore è quindi il carattere creativo dell’opera, che è articolato a sua volta nei concetti di originalità e novità: l’originalità richiede che l’opera rispecchi l’individualità culturale e creativa dell’autore, mentre la novità comprende elementi essenziali e caratterizzanti che distinguano oggettivamente un’opera dalle altre dello stesso genere. Questo criterio di valutazione è generalmente valido per qualsiasi tipo di opera dell’ingegno.

Sul riconoscimento degli interessi anche morali, conseguenti il diritto d’autore, è scoppiato un dibattito in Europa: si chiede se i diritti personali e patrimoniali siano facoltà di un unico diritto o facciano capo a due distinti diritti, l’uno di carattere patrimoniale e l’altro di carattere personale; e se l’eventuale diritto unitario abbia natura personale, patrimoniale o mista. In proposito, si fronteggiano in particolare due diverse teorie: da un lato la teoria monista, dall’altro lato quella dualista. La teoria monista considera il diritto d’autore come un diritto unitario, enfatizza la tutela degli interessi soprattutto morali dell’autore e implica che non sia possibile distinguere nettamente il regime dei diritti patrimoniali da quello dei diritti personali. Al contrario, la teoria dualista, seguita in Francia e in Italia, considera i diritti di utilizzazione economica e i diritti morali come facoltà di due distinti diritti soggettivi con titolarità, disponibilità, durata e natura diversi. In Italia, il regime del diritto patrimoniale è nettamente differenziato da quello del diritto morale: i diritti di utilizzazione sono in linea di principio liberamente trasferibili, mentre i diritti morali spettano personalmente all’autore, non sono trasmissibili e, in caso di morte, non sono soggetti alle regole della successione, potendo essere fatti valere solo dai familiari più stretti.

In sostanza, quella evidenziata dalla dottrina giuridica è una questione che riguarda principalmente l’arco temporale di validità del diritto. Mentre il diritto morale dura fino alla morte dell’autore o creatore, il diritto patrimoniale, attraverso gli strumenti di deposito e registrazione, dura per un tempo limitato ma è rinnovabile infinite volte.

In un contesto internazionale di collaborazione tra Stati in convenzioni, accordi e trattati è facile intuire come le scelte di ogni Stato sul tema possano aver generato oltreché conflitti sull’applicazione delle norme anche il timore per le opere il cui diritto d’autore è scaduto.

Il caso Popeye.

Il caso riguarda il famoso personaggio dei fumetti Popeye, conosciuto in Italia come Braccio di Ferro. La diversa durata e concezione del diritto d’autore europeo rispetto al copyright statunitense è il tema centrale del caso.

Popeye è stato creato nel 1929 dal fumettista statunitense Elzie Segar per la King Features Syndicate, impresa americana appartenente alla Hearst Corporation, distributrice strisce a fumetti, colonne editoriali, rompicapo e giochi a oltre cinquemila quotidiani in tutto il mondo.

Per la scadenza del diritto d’autore negli Stati Uniti si dovrà attendere fino al primo gennaio 2024, ovvero ai 95 anni dalla prima pubblicazione del fumetto di Popeye sul New York Journal. In Europa, invece, il diritto d’autore sul famoso marinaio è già scaduto dal primo gennaio 2009, ovvero decorsi 70 anni dalla morte di Segar.

Come salvare Popeye in Europa?

Una soluzione potrebbe averla trovata la stessa King Features Syndicate. L’impresa statunitense ha messo in atto una strategia di tutela del disegno originale attraverso i marchi di cui è titolare.

Il marchio d’impresa, infatti, oltre alla funzione di salvaguardare la reputazione dell’impresa che ne fa uso e di distinguere i prodotti o servizi della stessa da quelli di un’impresa concorrente, gode in entrambi i Continenti di una durata di 10 anni rinnovabili per un numero indeterminato di volte.

Se la King Features Syndicate riuscisse nel suo intento di limitare l’utilizzo libero di Popeye ai soli disegni creati da Segar, eventuali oggetti di merchandising, nuove storie o altri prodotti che tentassero di associare l’immagine del marinaio Popeye al suo nome incorrerebbero in una violazione del marchio.

Il modo in cui l’azienda detentrice del copyright di Popeye riuscirà a gestire questa situazione conflittuale tra i due Continenti è oggetto di studio per la Walt Disney Company, il cui personaggio d’esordio, il celebre Mickey Mouse (Topolino), avrà un destino simile e tuttavia opposto a quello del collega Popeye: il suo copyright scadrà infatti prima negli Stati Uniti nel 2023 e successivamente in Europa nel 2036.

Date retta ai giuristi.

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Irene Procopio

Ciao, sono una Giurista e mi occupo di strategie di governo e gestione d'impresa.

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