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9 Ottobre 2021
DIFFERENZE TRA DIRITTO D'AUTORE E COPYRIGHT. IL CASO POPEYE.
Irene Procopio
tempo di lettura: 5 min
I diritti di
proprietà intellettuale funzionano come ogni altro diritto di proprietà: permettono
al titolare di beneficiarne, in modo esclusivo e nei confronti di tutti. La
disciplina ha solitamente tutelato solo gli interessi patrimoniali dei titolari,
tuttavia, dalla fine del XIX secolo, si sono diffuse regole di diritto
nazionale, internazionale e comunitario che proteggono specificatamente gli
interessi della personalità di chi crea o inventa.
Questi
interessi morali e materiali corrispondono ai diritti personali e patrimoniali:
i primi riguardano il diritto morale di essere riconosciuto autore della
propria opera, o ideatore dell’innovazione tecnica e di design, senza limiti di
tempo; mentre i secondi sono connessi allo sfruttamento economico della propria
attività creativa, sono trasmissibili e hanno una durata limitata.
Gli istituti
che rientrano nella categoria della proprietà intellettuale sono numerosi e molto
diversi tra loro. In generale, si può affermare che
la proprietà
intellettuale è un insieme di diritti a tutela delle opere d’ingegno,
classificabili in tre macrocategorie: le opere dell’ingegno creativo, i segni
distintivi e le innovazioni tecniche e di design.
Le opere
dell’ingegno creativo appartengono al mondo dell’arte e della cultura e vengono
tutelate da un complesso di disposizioni che va sotto il nome di diritto d’autore.
Alcuni esempi sono le opere letterarie, gli spettacoli teatrali e televisivi, i
quadri e i progetti di architettura. Sia i segni distintivi che le innovazioni
tecniche e di design appartengono, invece, al mondo della scienza e della
tecnica e sono ricondotte sotto la proprietà industriale, comprensiva di marchi
e brevetti. La tutela si differenzia tra i due, perché nei primi avviene
tramite la registrazione del segno o marchio, mentre nei secondi tramite il deposito
di brevetto. Esempi di segni distintivi sono il marchio, la ditta e l’insegna.
Esempi di innovazioni tecniche e di design sono le invenzioni, i modelli industriali
e le varietà vegetali.
La
disciplina della proprietà intellettuale tutela tanto gli interessi privati del
titolare, tanto quelli dei controinteressati quali i concorrenti, i consumatori
e altri possibili terzi, attraverso la previsione di disposizioni sulla libera
utilizzazione delle opere.
Il diritto
d’autore si confronta con un mercato aperto all’innovazione e alla libera
circolazione delle idee; pertanto, è destinato a proteggere opere fortemente eterogenee.
Con l’obiettivo di preservare il diritto di sfruttamento dell’opera da parte
dell’autore, gli attribuisce diverse facoltà che rispondono a diverse esigenze
di protezione.
Sono
protette, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 633/41, le opere dell’ingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.
Il requisito
base per l’applicazione della tutela del diritto d’autore è quindi il carattere
creativo dell’opera, che è articolato a sua volta nei concetti di originalità e
novità: l’originalità richiede che l’opera rispecchi l’individualità culturale
e creativa dell’autore, mentre la novità comprende elementi essenziali e
caratterizzanti che distinguano oggettivamente un’opera dalle altre dello
stesso genere. Questo criterio di valutazione è generalmente valido per
qualsiasi tipo di opera dell’ingegno.
Sul
riconoscimento degli interessi anche morali, conseguenti il diritto d’autore, è
scoppiato un dibattito in Europa: si chiede se i diritti personali e
patrimoniali siano facoltà di un unico diritto o facciano capo a due distinti
diritti, l’uno di carattere patrimoniale e l’altro di carattere personale; e se
l’eventuale diritto unitario abbia natura personale, patrimoniale o mista. In
proposito, si fronteggiano in particolare due diverse teorie: da un lato la
teoria monista, dall’altro lato quella dualista. La teoria monista considera il
diritto d’autore come un diritto unitario, enfatizza la tutela degli interessi
soprattutto morali dell’autore e implica che non sia possibile distinguere nettamente
il regime dei diritti patrimoniali da quello dei diritti personali. Al
contrario, la teoria dualista, seguita in Francia e in Italia, considera i
diritti di utilizzazione economica e i diritti morali come facoltà di due
distinti diritti soggettivi con titolarità, disponibilità, durata e natura
diversi. In Italia, il regime del diritto patrimoniale è nettamente
differenziato da quello del diritto morale: i diritti di utilizzazione sono in linea
di principio liberamente trasferibili, mentre i diritti morali spettano personalmente
all’autore, non sono trasmissibili e, in caso di morte, non sono soggetti alle
regole della successione, potendo essere fatti valere solo dai familiari più
stretti.
In sostanza,
quella evidenziata dalla dottrina giuridica è una questione che riguarda
principalmente l’arco temporale di validità del diritto. Mentre il diritto morale
dura fino alla morte dell’autore o creatore, il diritto patrimoniale, attraverso
gli strumenti di deposito e registrazione, dura per un tempo limitato ma è
rinnovabile infinite volte.
In un contesto
internazionale di collaborazione tra Stati in convenzioni, accordi e trattati è
facile intuire come le scelte di ogni Stato sul tema possano aver generato oltreché
conflitti sull’applicazione delle norme anche il timore per le opere il cui
diritto d’autore è scaduto.
Il caso
Popeye.
Il caso riguarda
il famoso personaggio dei fumetti Popeye, conosciuto in Italia come
Braccio di Ferro. La diversa durata e concezione del diritto d’autore
europeo rispetto al copyright statunitense è il tema centrale del caso.
Popeye è stato
creato nel 1929 dal fumettista statunitense Elzie Segar per la King Features
Syndicate, impresa americana appartenente alla Hearst Corporation,
distributrice strisce a fumetti, colonne editoriali, rompicapo e giochi a oltre
cinquemila quotidiani in tutto il mondo.
Per la
scadenza del diritto d’autore negli Stati Uniti si dovrà attendere
fino al primo gennaio 2024, ovvero ai 95 anni dalla prima
pubblicazione del fumetto di Popeye sul New York Journal. In Europa, invece, il diritto d’autore
sul famoso marinaio è già scaduto dal primo gennaio 2009, ovvero decorsi 70
anni dalla morte di Segar.
Come
salvare Popeye in Europa?
Una
soluzione potrebbe averla trovata la stessa King Features Syndicate. L’impresa
statunitense ha messo in atto una strategia di tutela del disegno originale attraverso
i marchi di cui è titolare.
Il marchio d’impresa,
infatti, oltre alla funzione di salvaguardare la reputazione dell’impresa che
ne fa uso e di distinguere i prodotti o servizi della stessa da quelli di un’impresa
concorrente, gode in entrambi i Continenti di una durata di 10 anni rinnovabili
per un numero indeterminato di volte.
Se la King
Features Syndicate riuscisse nel suo intento di limitare l’utilizzo libero di
Popeye ai soli disegni creati da Segar, eventuali oggetti di merchandising,
nuove storie o altri prodotti che tentassero di associare l’immagine del
marinaio Popeye al suo nome incorrerebbero in una violazione del marchio.
Il modo in
cui l’azienda detentrice del copyright di Popeye riuscirà a gestire questa
situazione conflittuale tra i due Continenti è oggetto di studio per la Walt Disney
Company, il cui personaggio d’esordio, il celebre Mickey Mouse (Topolino), avrà
un destino simile e tuttavia opposto a quello del collega Popeye: il suo copyright
scadrà infatti prima negli Stati Uniti nel 2023 e successivamente in Europa nel
2036.