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21 Dicembre 2024
Il diritto all’oblio. Il caso Venditti.
Irene Procopio
tempo di lettura: 3 min
Quando parliamo di riprese, registrazioni audio, fotografie o altri sistemi di tracciamento non possiamo non fare riferimento al tema caldo dei dati personali.
L’oggetto della tutela della normativa sulla privacy e di quella sui dati personali è l’identità. Per quanto il termine possa sembrare vago e omnicomprensivo, il legislatore ha dedicato diversi interventi normativi per andare via via ad approfondire e dettagliare.
L’identità personale comprende:
nome, cognome, pseudonimo e data di nascita;
codice fiscale, indirizzo di residenza e domicilio, quello di posta elettronica e quello telefonico;
dati biometrici, fotografie di riconoscimento e impronte digitali;
caratteristiche fisiche, psicologiche, culturali;
orientamento sessuale e politico;
ogni altro aspetto che potrebbe identificarci.
Come è facile notare, l’elenco è volutamente ordinato secondo un criterio di importanza e di rilevanza sociale; infatti, soprattutto dopo i recenti interventi normativi, l’attenzione sugli aspetti soggettivi della persona, come l’orientamento sessuale e gli interessi personali, è diventata rilevante in funzione di consentire una sempre più libera espressione di sé e anche per garantire che non vi siano discriminazioni di sorta.
Quali sono i diritti a tutela dell’identità personale?
il diritto alla protezione dei dati personali;
il diritto al nome;
il diritto all’immagine;
il diritto all’onore.
Ci sono, poi, alcuni aspetti dell’identità personale che si interconnettono con alcuni diritti diversi dalla privacy e dalla protezione dei dati personali, come la sicurezza pubblica, l’azione giudiziaria, il buon costume e la stampa. Nello specifico si tratta dei seguenti diritti: diritto all’immagine e diritto all’onore.
Un aspetto interessante, oltre che un caso particolare, riguarda i personaggi famosi che, in virtù della loro notorietà e se ripresi o fotografati in luoghi pubblici, perdono alcune protezioni. Infatti, tra il diritto all’immagine e il diritto all’onore interviene il diritto di cronaca!
Il caso Venditti.
Il diritto all’oblio è il diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. <<L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali…>> (Art. 17 GDPR).
La vicenda che coinvolge il famoso cantautore italiano riguarda un’intervista registrata nel 2000 da una troupe del programma televisivo “La vita in diretta” di Rai1. Venditti era stato ripreso e intervistato mentre usciva da un ristorante e, mostratosi un po’ scocciato dell’intervista, è stato additato come antipatico. A distanza di cinque anni, però, Rai1 ripropone l’intervista a corredo della classifica dei personaggi più antipatici e scorbutici del mondo dello spettacolo, in cui Venditti si posiziona al secondo posto.
E allora Venditti si difende e denuncia Rai1!
La Cassazione dà ragione a Venditti e precisa i limiti del diritto all’oblio rispetto al diritto di cronaca. Il primo può, infatti, subire una “compressione” solo se ci sono determinati presupposti:
contributo ad un dibattito di effettivo interesse pubblico;
elevato grado di notorietà del soggetto;
informazione scevra da insinuazioni e considerazioni personali;
la messa al corrente del diretto interessato in modo da consentirgli il diritto di replica.
Il caso che ha coinvolto Venditti è di enorme interesse perché il conflitto tra il diritto di cronaca e il diritto all’immagine e quello all’onore, per come regolamentati dalla normativa, non è facile da risolvere e necessita di essere analizzato caso per caso. Sta di fatto che la differenza anche in questo caso l’ha fatto il commento al video e non il video in sé; questo perché, se è pur vero che si tratta di un personaggio famoso, è anche vero che, come tutti, ha il diritto di proteggere la sua identità.