Questo sito web utilizza i cookies per garantire all'utente la migliore esperienza possibile quando visita il sito web. L'utente è invitato a prendere visione della Privacy Policy per maggiori informazioni in merito. Facendo clic su "Accetto", l'utente accetta l'uso dei cookies non essenziali
IgnoraAccetto
5 Marzo 2022
Marchio
e copyright al tempo della libera condivisione. Il caso Banksy.
Irene Procopio
tempo di lettura: 5 min
In materia di
proprietà intellettuale, la normativa tutela e disciplina, in modo più o meno
dettagliato, tanto gli interessi patrimoniali quanto quelli personali di chi
crea, inventa e di chi legittimamente scarica, ridistribuisce, contro chi
illegittimamente usa o si appropria ...
… sempre che ne abbia diritto.
La
proprietà intellettuale è un insieme di diritti a tutela delle opere d’ingegno,
classificabili in tre macrocategorie: le opere dell’ingegno creativo, i segni
distintivi e le innovazioni tecniche e di design.
Una
premessa importante riguarda gli strumenti giuridici attraverso i quali è
possibile rendere esecutiva questa tutela, calati, però, nel contesto attuale e
cercando di offrire un punto di vista pratico che aiuti nella comprensione
delle reali opportunità economico-contrattuali che offrono.
Al
tempo della rivoluzione digitale e della conseguente liberalizzazione delle
idee, molti inventano, progettano e valutano con favore l’innovazione e le idee
originali. Fortunatamente, molte delle barriere culturali e sociali tra Paesi
sono state abbattute e, attraverso l’innovazione stessa, è stato possibile
aprire le imprese e i professionisti al mondo del Business Innovation,
ovvero di un modello di business che integra l’innovazione nei processi
aziendali per produrre nuovi prodotti o servizi, introdurre nuove idee e nuove
metodologie di lavoro o di organizzazione.
Sulla
scia dell’approccio innovativo delle grandi imprese, anche nel piccolo è in
corso il cambiamento, con artisti e creativi in genere alla ricerca di
strumenti per proteggere le loro idee, o quelle ideate con altri, per farne uno
strumento di guadagno.
Alt!
Sapete di che si tratta? Conoscete i requisiti richiesti? Qual è il vostro
obiettivo?
Questo
è il tema del caso Banksy, ma prima di approfondirlo abbiamo bisogno di
comprendere le profonde differenze tra i due istituti giuridici coinvolti: il
marchio e il copyright.
Il
marchio si identifica con un segno o rappresentazione grafica, che consente ai
consumatori di identificare e riconoscere i prodotti o servizi offerti da una
determinata impresa, associandone i relativi standard qualitativi.
Il
diritto d’autore o copyright è il diritto dell’autore originario di una determinata opera a cui corrispondono interessi sia
morali che patrimoniali, nelle modalità e secondo quanto stabilito dalla
normativa di riferimento. Nel caso europeo, i diritti morali coincidono con
quelli patrimoniali.
Mentre
nel caso del marchio è necessario seguire un iter di registrazione cui consegue
il certificato di proprietà, nel caso del copyright la tutela risiede nella
paternità dell’opera e quindi basta provare l’esistenza dell’opera in un dato
momento, registrandola e quindi depositando l’opera stessa.
Una
delle caratteristiche in comune tra marchio e copyright è la necessaria
identificazione di un titolare, affinché questi sia associato o all’opera o al
marchio in questione.
Tra
le caratteristiche differenti, invece, troviamo sia i requisiti di validità sia
quelli di nullità. I requisiti di validità del marchio sono: la novità, la
liceità, la capacità distintiva. Quelli di validità del copyright sono: l’originalità
e la novità. Il copyright non è soggetto a nullità, se non nel caso specifico e
isolato della nullità del contratto di edizione. La nullità del marchio è
prevista esplicitamente, con l’indicazione dei casi specifici per cui può
essere dichiarata. Anche la durata dei due istituti è differente, essendo il marchio di lunga durata e rinnovabile infinite volte, mentre il copyright collegato alla vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte.
In
entrambi i casi in esame, la normativa non fa un riferimento esplicito
alle intenzioni del richiedente, riferendosi genericamente al concetto di
liceità e a quello di malafede nella registrazione del marchio.
La
liceità, a cui espressamente si riferisce, sta ad indicare che il marchio non debba
essere in contrasto con la legge o contenere segni vietati o ingannevoli.
La
malafede, invece, si riferisce alla consapevolezza del richiedente di ledere un
diritto altrui e quindi di registrare il marchio col solo scopo di impedire che
altri lo utilizzino.
Il caso
Banksy.
Banksy è un
artista anonimo, conosciuto al mondo per le sue opere a sfondo satirico che raccontano
di tematiche politico-sociali e considerato tra i maggiori esponenti della guerrilla
urbana della Street Art.
Nel 2014 la
Pest Control Office Ltd, la società di diritto istituita dallo stesso artista
per autenticare le sue opere e tutelarle dal rischio di contraffazione, ha registrato
come marchio figurativo l’opera Love Is In The Air (Flower Thrower) presso
l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
Nel 2019 la Full
Colour Black, azienda produttrice di biglietti d’auguri ispirati alla Street
Art, ha presentato domanda affinché il marchio di Banksy sia dichiarato nullo per registrazione
in malafede, in relazione a tutti i prodotti e servizi ai quali il marchio si
riferisce.
Segue una
battaglia a colpi di ricorsi attraverso i quali Banksy ha cercato invano, in diversi
modi e con diversi marchi, di provare di aver agito in buona fede e con il solo
intento di proteggersi dalla contraffazione. Fino alla vittoria finale della
Full Colour Black, che ha ottenuto l’annullamento del marchio di Banksy.
L’EUIPO ha precisato
che:
la
registrazione dei marchi da parte di Banksy è stata fatta per proteggere le sue
opere dall’utilizzo altrui perché l’anonimato dell’artista gli crea non pochi
ostacoli nel beneficiare della tutela del copyright. Tuttavia, tale sistema è
contrario ai principi di base delle normative sulla proprietà intellettuale.
Il tentativo
dell’artista di sfruttare lo strumento giuridico si è rivelato, in realtà, una
trappola. Il nodo centrale è stato nell’interferenza tra il diritto d’autore e il
marchio. Banksy ha forse pensato che, col marchio d’impresa rinnovabile infinite volte, avrebbe potuto rimanere
anonimo per sempre?!
Pur
riconoscendo la tenacia e la serietà delle problematiche di cui trattano le sue
opere, sembrerebbe che il punto debole dell’artista sia stata la coerenza con i
suoi ideali e i suoi scopi sociali che, seppur meritevoli di ammirazione e
attenzione, non sono in armonia con la normativa in materia di marchi e
brevetti.
Lo stretto legame
tra il marchio e i prodotti o servizi ai quali si riferisce evidenzia l’identità
commerciale del marchio che privilegia appunto il suo sfruttamento economico.
Il problema
della contraffazione sollevato da Banksy, però, rimane un aspetto di cui è
bene occuparsi.
In un mondo in
cui vi è la libera circolazione delle idee come possiamo pretendere un’esclusiva?