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9 Aprile 2022
Prodotti, servizi e marchio. Aspetti giuridici dell’esclusiva.
Irene Procopio
tempo di lettura: 4 min
Per una strategia di comunicazione
efficace, sia esternamente che internamente all’impresa, gli obiettivi, le risorse e i
metodi aziendali andrebbero definiti anche rispetto al marchio. Non sempre è facile
per questioni di priorità, di struttura, di tempo e di budget.
La prospettiva di lungo periodo sul marchio consente di
avere un approccio strategico che si adatta perfettamente allo strumento
giuridico d'impresa. Per far fronte alle esigenze concrete dal punto di vista, invece, operativo e d'immagine è necessario calare il marchio nel contesto aziendale di riferimento attraverso una valutazione e monitoraggio costante dei vari elementi della strategia.
Il marchio si identifica con un
segno o rappresentazione grafica, che consente ai consumatori di identificare e
riconoscere i prodotti o servizi offerti da una determinata impresa,
associandone i relativi standard qualitativi.
Le classi merceologiche
definiscono i prodotti e i servizi per i quali il marchio è tutelato. Tutti i
prodotti e servizi sono classificati in 45 classi merceologiche.
L’errata concezione del marchio
come strumento statico, quasi permanente, potrebbe confonderci rispetto alle
potenzialità concrete dell’Istituto che, se valutate secondo il profilo
giuridico, vanno ricondotte alla ratio della norma che lo disciplina.
Quale strumento di registrazione
pubblica, il marchio, come altri Istituti di diritto commerciale, è
strettamente connesso al concetto di esclusiva, intesa come diritto esclusivo
sia rispetto alla proprietà che al godimento dell’oggetto della registrazione. Al
titolare di esclusiva è, infatti, concesso un diritto da cui ogni
altro è escluso.
Analizziamo insieme le fonti
normative.
La normativa nazionale (Art. 2569
c.c.) si riferisce al marchio come idoneo a distinguere i prodotti o servizi del
legittimo proprietario e ne sancisce il diritto di valersene nei limiti di ciò
che è stato registrato.
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
All’7 CPI (Codice della Proprietà
Industriale), poi, l’oggetto della registrazione viene così disciplinato:
Possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma
del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità
cromatiche …
La disposizione sembrerebbe voler
includere diversi elementi creativi nel novero delle cosiddette proprietà industriali.
Questa apertura della norma è dovuta alla specialità delle tematiche
d’impresa che, in seguito anche agli sviluppi del diritto internazionale privato,
coinvolgono tutta una serie di dinamiche e problematiche tipiche in primis
delle relazioni commerciali e poi del mercato.
Senza dover tornare all’antica lex
mercatoria, possiamo facilmente comprendere che il mercato e il settore
commerciale, in generale, si sono sviluppati ed evoluti secondo regole e
principi a sé stanti rispetto ad altri settori. Non a caso, sono state
sviluppate vere e proprie prassi commerciali che, seppur non espressamente
regolate, sono riconosciute come giuridicamente valide.
La norma prosegue definendo la
funzione del marchio di impresa, da cui dipende il diritto d’esclusiva di cui
sopra. Diversi elementi possono essere oggetto di registrazione, purché
abbiano la funzione di:
distinguere i prodotti e servizi di una
determinata impresa;
essere rappresentati nel registro in modo
da consentire al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto
della registrazione.
Per definire efficacemente l’oggetto è fondamentale, quindi,
una preventiva analisi dell’offerta commerciale dell’impresa. Senza una definizione
chiara dei prodotti o servizi offerti non sarà possibile neanche effettuare una
ricerca d’anteriorità, fondamentale per valutare la convenienza di un investimento
sul marchio, figuriamoci per procedere con la registrazione.
A norma dell’Art 15 CPI, poi, per effetto della
registrazione, il diritto d’esclusiva:
decorre dalla data di deposito della
domanda, che coincide con il pagamento della tassa;
riguarda limitatamente i prodotti o servizi
indicati e quelli affini;
dura 10 anni e può essere rinnovato;
è possibile rinunciarvi.
In attuazione della normativa,
presso gli Uffici territoriali competenti, per i marchi italiani, comunitari o
internazionali, è possibile effettuare una ricerca gratuita sulle banche dati
pubbliche e presentare la domanda di registrazione del marchio. Una parte dei
moduli da compilare riguarda le classi merceologiche a cui il marchio si
riferisce.
È necessario indicare, infatti, a
quali categorie di prodotti o servizi appartengono quelli offerti dal
richiedente e a cui è collegato il diritto d’esclusiva che consegue alla
registrazione. È possibile indicare più classi merceologiche, da usare preventivamente
anche nella configurazione della ricerca d’anteriorità.
Come nel diritto commerciale
moderno, in altri settori del diritto si è diffuso un approccio aperto alle
dinamiche concrete del mercato e alla interconnessione tra i vari diritti, come
nel diritto privato e nel diritto alla privacy e protezione dei dati personali.
Per la sua natura commerciale, il marchio è uno strumento
giuridico e allo stesso tempo di comunicazione, diretto al mercato nel senso
più ampio del termine. Il vantaggio, quindi il guadagno rispetto alla spesa
che comporta, dipende principalmente dalla strategia di comunicazione e dalla
sua coerenza con gli obiettivi e con l’offerta dell’impresa.
Partendo dall’analisi della
normativa, possiamo notare che la tutela del marchio è rivolta al suo sfruttamento economico rispetto
ai prodotti e servizi che, attraverso la registrazione, delimitano i confini del diritto d'esclusiva che ne consegue.
Supponiamo di trovarci nella
condizione di aver registrato un marchio in 3 diverse classi di cui nessuna,
però, rappresenta i prodotti o servizi più venduti dalla nostra impresa.
Conoscere la normativa avrebbe potuto aiutarci ad evitarlo?
In un altro caso potremmo aver
cambiato lo stile grafico del nostro marchio in seguito alla registrazione, per
un cambiamento d’immagine o perché semplicemente la prima scelta si è rivelata inadeguata. Conoscere la normativa avrebbe potuto aiutarci ad evitarlo?