11 Luglio 2026

Accuse di plagio in ambito cinematografico. Il caso Jurassic Park.

Irene Procopio

tempo di lettura: 4 min

Foto di George Patient su Unsplash
Le accuse di plagio contro autori e case cinematografiche riempiono i faldoni delle Procure da diversi anni. Riuscire a dimostrare, però, che le accuse siano fondate non è sempre semplice.

In alcuni casi potrebbe bastare un’analisi dei testi della sceneggiatura, in altri i nomi dei personaggi e in altri la trama con tanto di similitudini sul finale. Tutto dipende sicuramente dalla strategia a tutela delle opere.

Tempo fa, ho partecipato ad un corso breve di scrittura creativa ed è successa una cosa interessante. In sostanza la professoressa del corso sosteneva di aver ideato Avatar, il colossal di fantascienza prodotto dal famosissimo James Cameron, ancor prima che arrivasse in sala.

Basta aver avuto un’idea prima che qualcun altro la realizzi per vedere rispettato il proprio diritto d’autore o copyright?

E, nel caso, è possibile dimostrare che la nostra idea sia antecedente a quella degli altri?

Tutte domande che trovano risposte nella strategia a tutela della proprietà intellettuale. Dipende.

L’art. 1 della L. n. 633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore), per come modificato dall’avvento dell’intelligenza artificiale, sancisce che:

<<Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore>>.

All’art. 4, sancisce inoltre che:

<<Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale>>.

Queste disposizioni, come è facile notare, spiegano l’interesse del legislatore nella tutela del diritto di esclusiva su un’opera intellettuale che spetta all’autore, quale insindacabile creatore dell’opera originale, nuova e creativa.

Sul tema delle opere derivate, quindi, è necessario un approfondimento di concerto con altre disposizioni normative che guardano al caso specifico dell’appropriazione indebita di opere dell’ingegno creativo.

Il tema risulta, infatti, regolato sia a livello civile che penale.

L’art 2577 co. 2 c.c. si occupa della tutela sulla paternità dell’opera e sancisce che:

<<L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione>>.

Mentre, l’art. 171 della Legge sulla proprietà intellettuale regolamenta il caso specifico dell’ingiusto profitto mediante contraffazione di opere dell’ingegno creativo, sancendo che:

<< È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a)      abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; ...>>.

Se ne deduce, quindi, che una violazione del diritto d’autore può ricadere nel civile o nel penale a seconda:

  • dell’entità del danno subito;

  • dell’ingiusto profitto che se n’è tratto;

  • della paternità dell’opera.

Lo snodo centrale, quindi, è nella forma dell’opera; perché il diritto d'autore protegge il modo in cui un'idea è espressa (la forma), non l'idea astratta in sé. Condividere lo stesso argomento di un libro non è plagio; copiare la struttura del testo o le precise sequenze narrative lo è.

Nella maggior parte dei casi pratici si parla di plagio-contraffazione, ovvero la condotta in cui un soggetto copia un'opera altrui, la sfrutta commercialmente e dichiara falsamente di esserne l'autore.

Il caso Jurassic Park.

Nel 1993, lo scrittore Geoffrey T. Williams ha citato in giudizio Michael Crichton e gli Studios, sostenendo che Jurassic Park avesse plagiato i suoi precedenti libri per bambini intitolati "Dinosaur World".

Poiché i dinosauri sono animali estinti, sono di pubblico dominio e chiunque può rappresentarli. Tuttavia, Universal detiene i diritti sui design specifici dei film (es. le fattezze dei Velociraptor o dello Spinosauro) e sui dinosauri ibridi (es. Indominus Rex).

Nella sentenza della United States Court of Appeals si legge:

<< Per stabilire la violazione del diritto d’autore, «devono essere provati due elementi: (1) la titolarità di un diritto d’autore valido e (2) copia degli elementi costitutivi dell'opera originali.

<<Ai fini della mozione di giudizio sommario, gli appellati hanno ammesso di aver accesso ai libri di Williams. Questo caso verte quindi sulla seconda parte del test: se, agli occhi dell'osservatore laico medio, le opere di Jurassic Park sono sostanzialmente simili a l'espressione proteggibile nei libri di Dinosaur World>>.

<<Per applicare la legge alla controversia in esame, esaminiamo le somiglianze in aspetti quali concetto e atmosfera totali, tema, personaggi, trama, sequenza, ritmo e ambientazione dei liberi Dinosaur World e le opere di Jurassic Park>>.

<<Dopo aver esaminato in dettaglio i lavori di entrambe le parti, troviamo che quasi tutte le somiglianze tra le opere derivano da elementi non protetti da copyright, e pertanto il tribunale distrettuale ha correttamente concluso che le opere non sono sostanzialmente simili>>.

In sostanza, i tribunali americani hanno respinto l'accusa stabilendo che le somiglianze si limitavano a idee non protette dal diritto d'autore.

Morale della storia: per proteggere le opere dell’ingegno creativo non basta essere autori dell’opera originale ma bisogna anche averla protetta in tutte le sue forme.


torna alle Ultime uscite

condividi l'articolo copiando questo link

Irene Procopio

Ciao, sono una Giurista e mi occupo di strategie di governo e gestione d'impresa.

L'obiettivo è impossibile solo se manca un piano. Date retta ai giuristi.

LEGGI DI PIù

ALTRI ARTICOLI DAL BLOG:

CC-BY-SA icon orange - Creative Commons (modified by Masur) - http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/svg/by-sa.svg

Salvo dove diversamente indicato, il contenuto del blog di SIS. PRO Firenze è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale