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11 Luglio 2026
Accuse di plagio in ambito cinematografico. Il caso
Jurassic Park.
Irene Procopio
tempo di lettura: 4 min
Le accuse di plagio contro autori e case cinematografiche
riempiono i faldoni delle Procure da diversi anni. Riuscire a dimostrare, però,
che le accuse siano fondate non è sempre semplice.
In alcuni casi potrebbe bastare un’analisi dei testi della
sceneggiatura, in altri i nomi dei personaggi e in altri la trama con tanto di
similitudini sul finale. Tutto dipende sicuramente dalla strategia a tutela
delle opere.
Tempo fa, ho partecipato ad un corso breve di scrittura
creativa ed è successa una cosa interessante. In sostanza la professoressa del
corso sosteneva di aver ideato Avatar, il colossal di fantascienza prodotto dal
famosissimo James Cameron, ancor prima che arrivasse in sala.
Basta aver avuto un’idea prima che qualcun altro la
realizzi per vedere rispettato il proprio diritto d’autore o copyright?
E, nel caso, è possibile dimostrare che la nostra idea
sia antecedente a quella degli altri?
Tutte domande che trovano risposte nella strategia a tutela
della proprietà intellettuale. Dipende.
L’art. 1 della L. n. 633/1941 (Legge sulla protezione del
diritto d'autore), per come modificato dall’avvento dell’intelligenza
artificiale, sancisce che:
<<Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con
l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti
risultato del lavoro intellettuale dell'autore>>.
All’art. 4, sancisce inoltre che:
<<Senza pregiudizio dei diritti esistenti
sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere
creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le
trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni
ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria,
gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale>>.
Queste disposizioni, come è facile notare, spiegano
l’interesse del legislatore nella tutela del diritto di esclusiva su
un’opera intellettuale che spetta all’autore, quale insindacabile creatore
dell’opera originale, nuova e creativa.
Sul tema delle opere derivate, quindi, è necessario un
approfondimento di concerto con altre disposizioni normative che guardano al
caso specifico dell’appropriazione indebita di opere dell’ingegno creativo.
Il tema risulta, infatti, regolato sia a livello civile che
penale.
L’art 2577 co. 2 c.c. si occupa della tutela sulla paternità
dell’opera e sancisce che:
<<L'autore, anche dopo la cessione dei diritti
previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione>>.
Mentre, l’art. 171 della Legge sulla proprietà intellettuale
regolamenta il caso specifico dell’ingiusto profitto mediante contraffazione di
opere dell’ingegno creativo, sancendo che:
<< È punito, se il fatto è commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a
trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a)
abusivamente duplica, riproduce,
trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in
parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico,
della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
...>>.
Se ne deduce, quindi, che una violazione del diritto
d’autore può ricadere nel civile o nel penale a seconda:
dell’entità del danno subito;
dell’ingiusto profitto che se n’è tratto;
della paternità dell’opera.
Lo snodo centrale, quindi, è nella forma dell’opera; perché il
diritto d'autore protegge il modo in cui un'idea è espressa (la forma), non
l'idea astratta in sé. Condividere lo stesso argomento di un libro non è
plagio; copiare la struttura del testo o le precise sequenze narrative lo è.
Nella maggior parte dei casi pratici si parla di
plagio-contraffazione, ovvero la condotta in cui un soggetto copia un'opera
altrui, la sfrutta commercialmente e dichiara falsamente di esserne l'autore.
Il caso Jurassic Park.
Nel 1993, lo scrittore Geoffrey T. Williams ha citato in
giudizio Michael Crichton e gli Studios, sostenendo che Jurassic Park avesse
plagiato i suoi precedenti libri per bambini intitolati "Dinosaur
World".
Poiché i dinosauri sono animali estinti, sono di pubblico
dominio e chiunque può rappresentarli. Tuttavia, Universal detiene i diritti
sui design specifici dei film (es. le fattezze dei Velociraptor o dello
Spinosauro) e sui dinosauri ibridi (es. Indominus Rex).
Nella sentenza della United States Court of Appeals si
legge:
<< Per stabilire la violazione del diritto
d’autore, «devono essere provati due elementi: (1) la titolarità di un diritto
d’autore valido e (2) copia degli elementi costitutivi dell'opera originali.
…
<<Ai fini della mozione di giudizio sommario, gli
appellati hanno ammesso di aver accesso ai libri di Williams. Questo caso verte
quindi sulla seconda parte del test: se, agli occhi dell'osservatore laico
medio, le opere di Jurassic Park sono sostanzialmente simili a l'espressione
proteggibile nei libri di Dinosaur World>>.
…
<<Per applicare la legge alla controversia in
esame, esaminiamo le somiglianze in aspetti quali concetto e atmosfera totali,
tema, personaggi, trama, sequenza, ritmo e ambientazione dei liberi Dinosaur
World e le opere di Jurassic Park>>.
…
<<Dopo aver esaminato in dettaglio i lavori di
entrambe le parti, troviamo che quasi tutte le somiglianze tra le opere
derivano da elementi non protetti da copyright, e pertanto il tribunale
distrettuale ha correttamente concluso che le opere non sono sostanzialmente
simili>>.
In sostanza, i tribunali americani hanno respinto l'accusa stabilendo
che le somiglianze si limitavano a idee non protette dal diritto d'autore.
Morale della storia: per proteggere le opere dell’ingegno
creativo non basta essere autori dell’opera originale ma bisogna anche averla
protetta in tutte le sue forme.