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24 Ottobre 2026
La normativa italiana e quella europea sono al passo con
l’IA?
Irene Procopio
tempo di lettura: 4 min
È arrivato il 7 ottobre il D.lgs. n.179/2026 “Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità
nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.”
Per come rivisto alla luce del Parere del Garante per la
protezione dei dati personali che è stato chiamato ad esprimersi sull’adozione
del Decreto, prevede tre assi principali:
vigilanza e sanzioni
spazi di sperimentazione
formazione
All’art.3 dello stesso troviamo i principi generali su cui
si fonda il Decreto, ovvero:
<<Il presente decreto, nel rispetto dei principi
generali contenuti nell'articolo 3 della legge IA, è adottato in una
prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente e
responsabile dei sistemi di IA e di vigilanza sui rischi per diritti e
libertà.>>
Un primo importantissimo passo verso una definizione sempre
più dettagliata che segna una linea molto definita da seguire e allo stesso
tempo ne circoscrive i limiti ai fini di un corretto inquadramento normativo.
L’uomo al governo della macchina e al centro di tutti i
processi!
Quali sono i principi generali della Legge sull’IA?
La vera legge italiana sull’IA è la L. n.132/2025 “Disposizioni
e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale“.
All’art. 3 della legge troviamo i Principi generali:
Diritti fondamentali e Costituzione: ogni
attività legata all'IA deve rispettare la Costituzione italiana e i
diritti riconosciuti dall'Unione Europea.
Trasparenza e proporzionalità: i processi e i
dati devono essere chiari, verificabili e proporzionati agli scopi per
cui il sistema viene impiegato.
Sicurezza e cybersicurezza: è richiesta garanzia
di sicurezza e protezione informatica lungo l'intero ciclo di vita dei
modelli di IA.
Protezione dei dati e riservatezza: piena conformità
alle normative sulla privacy e al GDPR.
Non discriminazione e parità: i sistemi non
devono generare discriminazioni, con particolare attenzione alla parità di
genere e all'accessibilità per le persone con disabilità.
Sostenibilità e sorveglianza umana: promozione
di modelli sostenibili e mantenimento di un adeguato controllo umano sulle
decisioni critiche.
Come categorizzare e classificare l’IA oltre in profilo
tecnico-informatico?
Una mossa interessante e assolutamente in linea con i
recenti sviluppi della tecnologia e del digitale in generale è quella del
legislatore che incardina l’IA nei segreti commerciali a tutela del know-how,
ovvero delle competenze tecnico-scientifiche.
L’art.98 del Codice di Proprietà industriale già protegge il
know-how e i segreti commerciali e industriali, purché siano rispettate 3
condizioni: che le informazioni siano segrete, quindi non divulgate; che
abbiano un valore economico proprio perché segrete; che siano sottoposte a
misure ragionevolmente adeguate affinché restino segrete.
Con il recente decreto legislativo di adeguamento nazionale
al Regolamento europeo sull'IA (AI Act), è stato introdotto il nuovo comma
1-bis all'articolo 98 CPI.
La modifica stabilisce ufficialmente che rientrano tra le
informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali protette come
segreti commerciali:
I dati
utilizzati per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale;
Gli algoritmi
utilizzati per i modelli di IA;
I metodi
matematici impiegati per l'addestramento e lo sviluppo (incluse le
architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione e le procedure di
configurazione).
Inoltre, stabilisce che la competenza su controversie legate
a questo tema sia delle sezioni specializzate sulla proprietà industriale e
intellettuale del Tribunale Civile.
L'AI Act (Regolamento UE 2024/1689), invece,
definisce con precisione i ruoli dei diversi attori economici e
istituzionali lungo la catena del valore dell'intelligenza artificiale. Gli
obblighi legali e le responsabilità variano radicalmente a seconda della
specifica categoria di appartenenza:
Fornitori (Provider): sono i soggetti (persone
fisiche o giuridiche, incluse aziende e pubbliche amministrazioni) che sviluppano
un sistema o un modello di IA (come i modelli General Purpose AI) o
lo fanno sviluppare per immetterlo sul mercato o metterlo in servizio con il
proprio nome o marchio. Su di loro grava la maggior parte degli obblighi di
conformità tecnica, sicurezza e data governance, specialmente per i sistemi ad
alto rischio.
Utilizzatori professionali (Deployer): sono i
soggetti che utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità nel
contesto di un'attività professionale, commerciale o istituzionale (es.
un'azienda che integra ChatGPT nei processi interni). Sono esclusi da questa
categoria i privati che usano l'IA per scopi esclusivamente personali. I
deployer devono seguire le istruzioni d'uso, vigilare sul funzionamento e
garantire la corretta interazione con le persone.
Importatori: sono i soggetti stabiliti nell'Unione
Europea che immettono sul mercato comunitario un sistema di IA il cui fornitore
è stabilito in un paese terzo (extra-UE). Hanno l'obbligo di verificare
che il sistema sia conforme e contrassegnato correttamente prima della sua
diffusione.
Distributori: sono i soggetti nella catena di
fornitura (diversi dal fornitore o dall'importatore) che rendono disponibile un
sistema di IA sul mercato dell'Unione senza modificarne le proprietà (es. i
rivenditori di software). Devono accertarsi che il prodotto rechi la
documentazione e i marchi di conformità richiesti.
(Nota: se un Deployer modifica in modo sostanziale un
sistema di IA o ne cambia la finalità d'uso originale inserendolo in un ambito
ad alto rischio, viene riqualificato legalmente come Fornitore,
assumendone tutti i relativi e severi obblighi).
E poi … ci sono le multe!
Concludendo, possiamo dedurne che si tratta di un primo
importantissimo passo verso un percorso che spero ci porti verso un futuro
all’altezza delle nostre aspettative, mantenendo la giusta sorveglianza umana
al governo della macchina.