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28 Febbraio 2026
Codice ateco agricoltura: ci pensa il commercialista!
Tiziana Procopio
tempo di lettura: 4 min
Al momento di avviare un’impresa
alimentare sia essa agricola o meno, arriva la fase di scelta del codice Ateco
da inserire. Qualsiasi sia la forma giuridica che prenderà l’azienda, diviene
necessario un passaggio dal Commercialista.
Arriva qui il momento
dell’errore.
Spesso l’imprenditore non
descrive correttamente la tipologia di attività che andrà a svolgere.
Oppure il commercialista inserirà
una descrizione di attività generica perché non è chiara la richiesta e
descrizione del cliente.
In entrambi i casi, tutto filerà
liscio fino a quando l’azienda non subirà l’ispezione sanitaria per avvio
attività alimentare dalle autorità competenti, ma potremmo dire anche fino a
quando il consulente in sicurezza alimentare non indaga sulla conformità dei
documenti aziendali.
La visura camerale.
Quando un’ispezione aziendale si
svolge nella maniera più COMPLETA, il primo documento richiesto sarà proprio la
Visura Camerale:
La visura camerale è un documento
ufficiale rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA) che fornisce una
"fotografia" aggiornata di un'impresa iscritta al Registro delle
Imprese. Contiene dati identificativi (Partita IVA, sede), legali
(amministratori, soci) ed economici (attività, capitale). È fondamentale per
verifiche anagrafiche, controlli di solidità e valutazioni di partner
commerciali.
Si evince l’importanza di tale
documento come “carta di identità” dell’azienda, e contenente tutti i più
importanti dati aziendali.
È in questa fase che incrociando
i dati tra attività effettivamente svolta dall’azienda e attività dichiarata su
visura camerale e quindi in CCIAA, qualcosa potrebbe andare storto. Le
descrizioni non coincidono.
Facciamo un esempio:
Il codice Ateco per la
coltivazione di uva è il codice 01.21.00 e descrive la produzione di uva intesa
come COLTIVAZIONE IN CAMPO DELLA VITE PER OTTENERE IL PRODOTTO UVA, che sarà
poi il prodotto commercializzato dall’azienda. L’uva.
Il codice Ateco per la produzione
di vini da uva è il codice 11.02.00 e descrive la trasformazione dell’uva in
vino, intesa come PRODUZIONE DI VINI: l’uva non viene descritta nella
descrizione di questo codice Ateco, perché essa potrà avere provenienza
aziendale (e allora dovremo avere anche il codice Ateco 01.21.00!), potrà
essere acquistata da terzi, potrà avere provenienza diversa.
Cosa cambia?
Cambia tantissimo!
Quando dichiaro in CCIAA di
COLTIVARE uva, sto dichiarando di attuare tutti i processi che vanno dalla
messa a dimora della barbatella di vite, fino alla raccolta dell’uva e
successiva vendita. Questi processi e queste attività rientrano in quella che
viene chiamata PRODUZIONE PRIMARIA:
La produzione primaria
definisce tutte le fasi iniziali della filiera agroalimentare, inclusi
coltivazione, allevamento, caccia, pesca e raccolta di prodotti selvatici,
prima di qualsiasi sostanziale modifica.
Non vengono infatti applicate
modiche al prodotto (uva) prima della sua vendita.
Nel caso in cui invece, io decida
di dichiarare PRODUZIONE di vino, sto chiarando di attuare tutti i processi che
vanno dalla trasformazione della materia prima uva, fino alla vendita del
prodotto finito vino (che sia in bottiglia, brick, sfuso, ecc). Questi processi
e queste attività non sono produzione primaria, ma rientrano nella PRODUZIONE
SECONDARIA:
La produzione alimentare
secondaria (o lavorazione secondaria degli alimenti) consiste nella
trasformazione di materie prime già parzialmente lavorate (ottenute dalla
produzione primaria) in prodotti finiti, pronti per il consumo, più complessi o
raffinati.
In questa fase devono essere
applicate modifiche al prodotto (uva) e anche sostanziali per poter venderne il
vino ottenuto.
Cambia anche
nell’ispezione?
Soprattutto nei requisiti
strutturali, normativi, formativi, le differenze sono notevoli tra le due
produzioni.
Il codice Ateco infatti, porta
con sé anche la caratterizzazione dell’attività in termini di RISCHIO:
è la probabilità che un
pericolo (potenziale fonte di danno) si traduca in un danno effettivo, valutata
in base alla sua frequenza e gravità.
Va da sé allora che più sarà
complessa l’attività che svolgo e il prodotto che vado a commercializzare, come
azienda, più il mio livello di rischio aziendale sarà alto. E quando parliamo
di rischio in imprese alimentari, consideriamo sia il rischio di sicurezza
alimentare che il rischio di sicurezza sul lavoro: entrambi possono avere un
livello di rischio basso, medio, alto e conseguente obbligo normativo (basso,
medio, alto) in un scala crescente in termini di documentazione, formazione e
strutture.
Chi lo decide il rischio? Il
codice Ateco in visura camerale.
E allora, converrete con me che,
oltre al Commercialista, importantissima figura per tutte le tipologie di
azienda, la persona da consultare prima di avviare attività alimentare, è
proprio un agronomo o un tecnico alimentare, consulente, che possa suggerirvi
la strada (e il codice Ateco!) più opportuna.